E' tutto regolamntato dall'articolo 142 del Codice della Strada e dall'articolo 345 del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n.495)
Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di:
- apparecchiature omologate (autovelox, telelaser, tutor)
- registrazioni del cronotachigrafo (obbligatorio su alcune categorie di mezzi pesanti)
- documenti relativi ai percorsi autostradali (ticket autostradali mediante lettura degli orari impressi ai caselli di entrata e di uscita)
P.S. Quest'ultimo raramente utilizzato e ha delle tolleranze pari al 5,10, 15 per cento a seconda che la velocità media dedotta risulti inferiore a 70 km/h, tra 70 e 130 km/h, oltre i 130 km/orari.
Venendo al caso di interesse, cioò rilevazione effettuata mediante apparecchiature debitamente omologate, al valore rilevale è prevista una detrazione del 5%, con un minimo di 5 km/orari.
Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
Tutti i dispositivi per la rilevazione della velocità, sia fissi che mobili, devono essere presegnalati e ben visibili. Restano esclusi dall'obbligo di presegnalazione soltanto i "dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità" (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio). La presegnalazione avviene mediante apposita cartellonistica stradale. In autostrada spesso vengono utilizzati i pannelli luminosi indicanti che è in atto il controllo della velocità.